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BONUS FACCIATE

Approfitta del bonus 2020 e recuperi il 90%, in dieci anni, della spesa sostenuta per la decorazione della facciata esterna della tua abitazione

Ecco le principali
indicazioni

  • Il bonus facciate è finalizzato a favorire il decoro urbano e la conservazione dell’organismo edilizio, nonché a favorire l’efficienza energetica degli edifici.
  • Possono accedere all’agevolazione non solo i proprietari dell’immobile ma anche gli affittuari in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
  • La detrazione fiscale Irpef/Ires del 90% dell’intera spesa sostenuta riguarda edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale ubicati in zona A o B, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
  • Non è stabilito un limite massimo di detrazione ne un limite massimo di spesa ammissibile.
  • La detrazione per le spese sostenute nel 2020 si recupera in dieci rate annuali di pari importo; non sono contemplati cessione del credito e/o sconto in fattura.
  • I pagamenti dei lavori che verranno messi in detrazioni dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario con indicazione causale, codice fiscale beneficiario detrazione, e PI dell’impresa esecutrice dei lavori.
  • Rientrano tutte le spese pagate (bonificate) nell’anno 2020, quindi anche quelle per interventi precedenti.
  • L’agevolazione riguarda il rinnovo, il consolidamento e il ripristino dell’intero perimetro opaco verticale esterno degli edifici, o parte di esso, compresi i lavori per i balconi, le grondaie, i pluviali, i parapetti, i cornicioni, gli ornamenti e i fregi e tutte le parti impiantistiche coinvolte. Sono escluse quindi le facciate interne (es. cavedi, cortili, altri spazi interni) non visibili all’esterno nonché le recinzioni, tutti i serramenti, le tende e le schermature solari, i tetti e le coperture orizzontali (es. terrazze e lastrici).
  • É necessario comunicare preventivamente la data inizio lavori all’ASL competente.
  • Sono agevolabili anche i lavori di sola tinteggiatura e pulitura delle superfici.
  • Sono inclusi nell’agevolazione le spese correlate come perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, smaltimento dei materiali, ecc.
  • Se l’intervento influenza l’edificio dal punto di vista termico o interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i lavori (es. cappotto termico) dovranno rispettare gli stessi adempimenti previsti per l’ecobonus, in particolare:
  • Rispetto dei valori limite di trasmittanza termica.
  • Asseverazione di un tecnico abilitato.
  • Attestato di prestazione energetica (APE) di un tecnico non coinvolto nei lavori.
  • Comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori dell’intervento realizzato.
  • I lavori che influenzano l’edificio dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio saranno altresì sottoposti ai massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento e alle procedure e modalità di controlli a campione eseguiti da ENEA, volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

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LA GUIDA al Bonus Facciate Circolare n. 2/E